Perché vi sia responsabilità deve sussistere un nesso di causalità tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, deve essere accertato un rapporto di proprietà o di utenza dell'animale in capo al convenuto, il quale può liberarsi soltanto dando prova del caso fortuito.
I presupposti della responsabilità
Per uso deve intendersi la piena disponibilità dell'animale diretta all'utilizzo dello stesso secondo la sua natura e la sua destinazione economico-sociale.
L'affidamento dell'animale -per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento- non vale a trasferire il diritto di uso dell'animale e non è idoneo a gravare il terzo della responsabilità per i danni cagionati dall'animale stesso. È, invece, esclusa la responsabilità del proprietario in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale sia utilizzato da altri e con il consenso del proprietario per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva.
La natura della responsabilità
La prova liberatoria
All'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Il convenuto deve invece fornire la prova del caso fortuito -che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato-; deve, cioè, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Fonte: La responsabilità per il danno cagionato da animali
(www.StudioCataldi.it)
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