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Il nostro amico a “4 zampe”: un valore affettivo da tutelare.


Negli ultimi mesi importanti “principi” giuridici sono stati affermati con esemplari sentenze che sottolineano in “diritto” quanto sia importante il valore affettivo ed il rapporto uomo-cane.

Con la pronuncia n. 47391 del 21 dicembre 2011, la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di danneggiamento di animali altrui ex art. 638 c.p. nei confronti di un uomo accusato di aver preso a calci il cane di una signora, costituitasi parte civile. La condanna in primo grado era fondata sulla testimonianza resa dal marito della donna, avvalorata dalla certificazione del veterinario che aveva riscontrato una “dolorabilità” dell’animale e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato.
Nel ricorso, l’uomo lamentava l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 638 c.p. poiché il cane non aveva riportato “deterioramenti”, ma una mera e del tutto presunta “dolorabilità”. La Cassazione, rigettando il ricorso e confermando la condanna, ha rilevato che il concetto di deterioramento a cui fa riferimento l’art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile, a differenza della fattispecie prevista dall’art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali) per la quale è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare un’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo anche non definitiva. Per tali ragioni, il ricorso è stato rigettato ed il ricorrente condannato anche al pagamento delle spese di giustizia ed al risarcimento morale dei danni. L’importante riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni morali in capo al proprietario del cane, evidenzia che l'oggetto tutelato dall'ordinamento e proprio del reato in questione, sia il sentimento verso gli animali, essendo stato il ricorrente condannato al pagamento di euro 300 quale ristoro per lenire la sofferenza patita dal proprietario.

Quanto l’orientamento giurisprudenziale sia sempre più proteso alla tutela dei sentimenti e del rapporto uomo-cane viene testimoniato dall’importante pronuncia del Tribunale di Varese – Ufficio Volontaria giurisdizione del 07.12.2011. Nel riconoscere la portata costituzionale della tutela del sentimento umano per gli animali, il giudice, nomina un Amministratore di Sostegno e tra i suoi compiti, contempla anche quelli di cura del cane affidato.
La vicenda è quella di una signora anziana che, a cagione dell’aggravarsi delle condizioni di salute, si trasferisce presso una residenza per anziani che però vieta gli animali. Costretta ad affidare il proprio cane ad un’amica, l’anziana donna si rivolge al giudice per chiedere che il rapporto venga regolato con compiti da imporre nella cura del cane (come portarlo a passeggio, nutrirlo) e soprattutto fissando i giorni di visita per poterlo vedere.
Il Giudice ha dovuto, così, affrontare la questione se l’interesse al rapporto con il cane giustifichi una specifica indicazione dei relativi e necessari adempimenti nel decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno. Trattandosi di un interesse a copertura costituzionale e tutelato penalmente (artt. 544 bis e ss. c.p.), la risposta è positiva. Il sentimento per gli animali è inoltre un “valore” tutelato anche dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Legge 4 novembre 2010, n. 201) che riconosce “l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia ed ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.”.
A tal proposito è proprio il giudice che motivando scrive: “In conclusione, va affermato che, nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane. Si pensi che, nel caso di specie, la beneficiaria – mentalmente capace ma fisicamente ormai quasi allettata – non ha pensato, per sé stessa, come prima cosa, al suo patrimonio (es. gli immobili lasciati fuori dalla Residenza), bensì al suo cane, rimasto (in assenza anche di parenti) unico ricordo delle vita quotidiana persa a causa della patologia.
A conclusione delle sue valutazioni il Magistrato ha dunque provveduto a nominare come ausiliario dell’Amministrazione di sostegno l’amica dell’anziana donna , incaricata, come da esplicita richiesta, di “occuparsi dei bisogni materiali del cane, portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo la sua volontà”. Così motivando il fedele amico a “4 zampe” potrà seguitare a riservare alla propria padrona felicità ed affetto.

Quanto sia emotivamente valevole il rapporto uomo cane è per molti cosa nota e tali riconoscimenti giuridici non possono che imporre un diritto che si attendeva da tempo. Tuttavia se da un lato il “diritto” tutela i nostri sentimenti è doveroso che ciascun di noi tuteli i sentimenti del fedele amico a 4 zampe verso noi stessi e verso il focolare domestico garantendo a lui dignità, salute e cura avendo consapevolezza dell’incommensurabile valore morale che ha questo indissolubile rapporto.

di Antonio Battuello.

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